Contratto, lavoro a progetto
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"
Titolo VII
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
Capo I
Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Art. 61.
Definizione e campo di applicazione
1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti
di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui
all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere
riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o
fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del
coordinamento con la organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della
attività lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni
occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva
non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo
stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito
nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso
trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le
professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' i
rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa
comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle
associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e
agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come
individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del
presente capo i componenti degli organi di amministrazione e
controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni,
nonche' coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano
l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo
collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.
Art. 62.
F o r m a
1. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta
e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della
prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di
esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene
dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione,
nonche' i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei
rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al
committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione
lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne
l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del
collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 66, comma 4.
Art. 63.
Corrispettivo
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve
tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Art. 64.
Obbligo di riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti.
2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie e
apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, ne' compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività
dei committenti medesimi.
Art. 65.
Invenzioni del collaboratore a progetto
1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 66.
Altri diritti del collaboratore a progetto
1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a
progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che
rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di
malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una
proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il
committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si
protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita
nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta
giorni per i contratti di durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per
un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione
del contratto individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n.
533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del
lavoro e di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano
nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme
sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n.
626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente, nonche' le norme di tutela contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
Art. 67.
Estinzione del contratto e preavviso
1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase
di esso che ne costituisce l'oggetto.
2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso
il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
Art. 68.
Rinunzie e transazioni
1. I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in
sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo.
Art. 69.
Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto
1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto,
programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma
1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato
ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di
lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro
subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto
realizzatasi tra le parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale
e' limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali
dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto,
programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al
punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche,
organizzative o produttive che spettano al committente.
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